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Mutui under 36: Grandi novità per l’acquisto della prima casa

L’entrata in vigore del decreto Sostegni Bis (decreto legge 73/2021) ha introdotto nuove opportunità  per i Mutui under 36: Grandi novità per l’acquisto della prima casa si aggiungono alle agevolazioni fiscali preesistenti e agli interessanti bonus per i recuperi fiscali (leggi l’articolo dedicato)


Le principali novità

Il decreto ha validità a partire dal 24 Giugno 2021, e fino al 30 Giugno 2022.

E’ rivolto alle persone che non hanno compiuto i 36 anni, ne hanno compiuti 18 e che possiedono un Isee non superiore ai 40.000 euro annuali.

Giovani coppie o chiunque rientri nella categoria indicata potranno usufruire di questo beneficio presentando le richieste per ricevere la garanzia di Stato sull’80% della quota capitale del mutuo.


Mutui under 36, comprare casa, da sogno a realtà

La misura ha l’obiettivo di sostenere i giovani che alle prese con contratti spesso precari preferiscono rimandare l’acquisto di un immobile, in modo che siano in grado di coronare prima del previsto il sogno di comprare una casa, pur non avendo un tipo di lavoro (dipendente o autonomo) capace di assicurare le normali garanzie richieste per l’accensione di un mutuo.

Il decreto sostegni bis prevede l’estensione dell’operatività del Fondo Garanzia prima casa nei confronti dei giovani. Questo però garantiva al massimo il 50% della quota capitale del finanziamento e riguardava gli under 35. Adesso invece si può arrivare all’80%.

Comprare casa non resta più solamente un sogno, può diventare realtà. decreto legge 73/2021 ti permette di comprare finalmente il tuo primo trilocale con terrazzo


Imposte azzerate

Il decreto prevede pure – per la stessa categoria di giovani aspiranti proprietari immobiliari – l’esenzione da imposte di registro, ipotecarie e catastali per quel che riguarda la proprietà di prime case. Sono escluse solo quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Se la compravendita è assoggettata a Iva (ad esempio si compra casa da una ditta), all’acquirente under 36 spetta, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.

L’Iva deve essere pagata al venditore, ma l’acquirente matura un credito d’imposta (non rimborsabile) da spendere:

 

  • per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • versando l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • andando in compensazione per somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

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